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Entrare in un pc altrui porta 139: i rischi legali e le possibili conseguenze



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entrare in un pc altrui porta 139



Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).


In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).


L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.


Poiché i due casi sono simili ma non uguali mi chiedo come comportarmi visto che non posso andare a ritirare i le raccomandate ad Arquata (paese nel quale mi ero trasferito sempre per lavoro e nel quale non ho nessuno delegabile al ritiro della mia corrispondenza)


come mi devo comportare? devo per forza spararmi 500 km (tra andata e ritorno, carburante + autostrada, senza considerare stress per il viaggio e giorno di ferie buttato via la ritengo una pazzia) per andare a ritirare degli atti che a me non sono mai stati notificati ufficialmente? o sono comunque da ritenersi ufficialmente notificati perché imbucati nella cassetta delle lettere del mio vecchio indirizzo?


Dopo aver abilitato la funzione UPnP, le porte verranno reindirizzate automaticamente. Se la funzione non è supportata dalla telecamera IP o dal router o in caso la configurazione automatica non funzioni correttamente, le porte possono essere reindirizzate manualmente.


Tenere presente che la porta esterna deve essere accessibile (aperta nelle impostazioni del router e non occupata da alcun servizio). È possibile verificarlo utilizzando un servizio disponibile online come: 2ip.io. Se non si riesce a definire una porta aperta, rivolgersi al proprio fornitore di servizi internet.


5.3. Tali disaccordi mettono direttamente in pericolo la vita delle persone da soccorrere, in particolare ritardando o impedendo le azioni di salvataggio, e possono dissuadere i navigatori dal venire in soccorso delle persone in pericolo. Inoltre, potrebbero dare luogo alla violazione del principio di non-respingimento nei confronti di un numero importante di persone, comprese quelle che necessitano di tutela internazionale;


Due complessi di norme comunitarie devono essere presi in esame riguardo alla situazione di cittadini di paesi terzi o apolidi che intendano entrare, illegalmente, nel territorio degli Stati membri e di cui alcuni potrebbero avere bisogno di tutela internazionale.


48.I rappresentanti dei ricorrenti difendono la validità delle procure. Affermano innanzitutto che le irregolarità nella redazione dedotte dal Governo non possono comportare la nullità dei mandati conferiti loro dai clienti.


53.Del resto, né la Convenzione né il regolamento della Corte pongono condizioni particolari quanto alla redazione della procura, né richiedono alcuna forma di certificazione da parte delle autorità nazionali. Importante, per la Corte, è che la procura indichi chiaramente che il ricorrente ha affidato la sua rappresentanza dinanzi alla Corte ad un legale e che questi ha accettato il mandato (Riabov c. Russia, n. 3896/04, 40 e 43, 31 gennaio 2008).


86.Ignari della loro effettiva destinazione, i ricorrenti sarebbero stati persuasi, durante tutto il viaggio a bordo delle navi italiane, di essere portati in Italia. Sarebbero quindi stati vittime di un vero e proprio inganno ad opera delle autorità italiane.


147. È lo Stato che procede al respingimento a doversi assicurare che il Paese intermedio offra garanzie sufficienti che permettano di evitare che la persona interessata venga espulsa verso il suo Paese di origine senza valutare il rischio cui va incontro. La Corte osserva che tale obbligo è ancora più importante quando, come nel caso di specie, il Paese intermedio non è uno Stato parte alla Convenzione.


190.I ricorrenti ritengono che l'esercizio della sovranità territoriale in materia di politica dell'immigrazione non deve in alcun caso comportare il mancato rispetto degli obblighi che la Convenzione impone agli Stati, fra i quali figura quello di garantire ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto ad un ricorso effettivo innanzi ad una istanza nazionale.


Il Governo conferma che i ricorrenti ai quali l'HCR ha riconosciuto lo status di rifugiati hanno la possibilità di entrare in qualsiasi momento in territorio italiano e di esercitare i loro diritti convenzionali, ivi compreso quello di adire le autorità giudiziarie.


195.La Columbia Law School Human Rights Clinic sostiene che il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e dei rifugiati esige innanzitutto che lo Stato informi i migranti del loro diritto alla protezione. Il dovere d'informazione sarebbe indispensabile per rendere effettivo l'obbligo dello Stato di identificare le persone che, fra gli individui intercettati, hanno bisogno di una protezione internazionale. Questo dovere sarebbe particolarmente importante in caso di intercettazione in mare in quanto le persone interessate raramente conoscerebbero il diritto nazionale e non avrebbero accesso ad un interprete o a un legale. In seguito, ogni persona dovrebbe essere ascoltata dalle autorità nazionali e ottenere una decisione individuale relativamente alla sua richiesta.


197.L'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza in diritto interno di un ricorso che permetta di far valere i diritti e le libertà della Convenzione così come da essa sanciti. La disposizione ha dunque come conseguenza quella di esigere un ricorso interno che permetta di esaminare il contenuto di un "motivo difendibile" basato sulla Convenzione e di offrire la correzione adeguata. La portata dell'obbligo che l'articolo 13 impone agli Stati contraenti varia in funzione della natura della doglianza del ricorrente. Tuttavia, il ricorso richiesto dall'articolo 13 deve essere "effettivo" sia in pratica che in diritto. La "effettività" di un "ricorso" ai sensi dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente. Allo stesso modo, la "istanza" di cui parla questa disposizione non ha bisogno di essere una istituzione giudiziaria, ma allora i suoi poteri e le garanzie che essa presenta vanno tenute in conto per valutare l'effettività del ricorso esercitato innanzi ad essa. Inoltre, la totalità dei ricorsi offerti dal diritto interno può soddisfare le esigenze dell'articolo 13, anche se nessuno di essi vi risponda interamente da solo (vedere, fra molte altre, Kudła c. Polonia [GC], no 30210/96, 157, CEDU 2000-XI).


200.Tenuto conto dell'importanza dell'articolo 3 della Convenzione e della irreversibilità del danno che può essere causato nel caso si realizzi il rischio di tortura o di maltrattamenti, la Corte ha ritenuto che il criterio dell'effetto sospensivo debba essere applicato anche nel caso in cui uno Stato parte decidesse di rinviare uno straniero verso uno Stato in cui vi sono seri motivi di temere che corra un rischio di tale natura (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia, no 25389/05, 66, CEDU2007-II; M.S.S., prima citata, 293).


204.Ora, la Corte ha già affermato che la mancanza di informazioni costituisce un ostacolo maggiore all'accesso alle procedure d'asilo (M.S.S., prima citata, 304). Ribadisce quindi importanza di garantire alle persone interessate da una misura di allontanamento, misura le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti per permettere loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi.


In virtù della Convenzione europea, un rifugiato non può essere respinto né verso il suo paese di origine né verso qualsiasi altro paese dove rischi di subire un danno grave provocato da una persona o da una entità, pubblica o privata, identificata o meno. L'atto di respingere può consistere in una espulsione, una estradizione, una deportazione, un allontanamento, un trasferimento ufficioso, una "restituzione", un rigetto, un rifiuto di ammissione o in qualsiasi altra misura il cui risultato sia quello di obbligare la persona interessata a restare nel suo paese di origine. Il rischio di danno grave può derivare da una aggressione estera, da un conflitto armato interno, da una esecuzione extragiudiziaria, da una sparizione forzata, dalla pena capitale, dalla tortura, da un trattamento inumano o degradante, dal lavoro forzato, dalla tratta degli esseri umani, dalla persecuzione, da un processo basato su una legge penale retroattiva o su prove ottenute tramite tortura o trattamenti inumani e degradanti, o da una "flagrante violazione" della essenza di qualsiasi diritto garantito dalla Convenzione nello Stato di accoglienza (respingimento diretto) o dalla ulteriore consegna dell'interessato da parte dello Stato di accoglienza a uno Stato terzo all'interno del quale esiste tale rischio (respingimento indiretto)2.


Secondo me, con tutto il rispetto che devo alla Corte suprema degli Stati Uniti, l'interpretazione di quest'ultima contraddice il senso letterale e comune dei termini dell'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status di rifugiati e si scosta dalle regole comuni che riguardano l'interpretazione di un trattato. Secondo l'articolo 31 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, una disposizione di un trattato deve essere interpretata secondo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Quando il senso di un trattato emerge chiaramente dal suo testo letto alla luce della sua lettera, del suo scopo e del suo oggetto, le fonti complementari quali i lavori preparatori sono inutili30. La fonte complementare storica è ancor meno necessaria quando essa stessa manca di chiarezza, come in questo caso: il comitato speciale incaricato di redigere la Convenzione ha difeso l'idea che l'obbligo di non respingimento si estendesse ai rifugiati non ancora arrivati sul territorio31; il rappresentante degli Stati Uniti ha dichiarato nel corso dell'elaborazione dell'articolo 33 che poco importava se il rifugiato avesse varcato o no il confine32; il rappresentante olandese ha formulato la sua riserva unicamente in merito ai "grandi gruppi di rifugiati che cercano di accedere ad un territorio", e il presidente della conferenza dei plenipotenziari ha semplicemente "deciso che conveniva prendere atto dell'interpretazione consegnata dal delegato dei Paesi Bassi" secondo la quale l'ipotesi di migrazioni massicce attraverso le frontiere sfuggiva all'articolo 3333. 2ff7e9595c


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